Sez. 2, Sentenza n. 4975 del 18/04/2000 (Rv. 535769 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE | Contumace - Idoneità della notifica alla parte personalmente far decorrere il termine breve per impugnare - Sussistenza - Notifica effettuata in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - ALLA PARTE PERSONALMENTE
Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 292 ultimo comma cod. proc. civ. anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 cod. proc. civ., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)