Sez. 1, Sentenza n. 8148 del 05/11/1987 (Rv. 455791 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNAZIONE A TITOLO DELLA MASSA DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELEGATO - IMPUGNAZIONE A TITOLO DELLA MASSA DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITÀ.*
Il curatore del fallimento è legittimato ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare quando sia in gioco un interesse personale, come in tema di spese e compensi, ma deve escludersi che egli, quale organo ausiliario del giudice, sia portatore di un interesse che lo legittimi ad impugnare gli anzidetti provvedimenti a tutela della massa dei creditori. (V 738/75, mass n 374086).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)