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Sez. 2, Sentenza n. 16053 del 15/11/2002 (Rv. 558506 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Dell' area pertinente a fabbricato, per il parcheggio dell'auto (artt. 18 legge 765 del 1967 e 26 legge 47 del 1985) - Prescrizione - Ventennale, dall'acquisto dell'unità immobiliare - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558506-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (artt. 18 legge 6 agosto 1967 n. 765 e 26 legge 28 febbraio 1985 n. 47), e pertanto si prescrive - per il combinato disposto dagli artt. 1026 e 1014 cod. civ. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1014, Cod. Civ. art. 1026, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)