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Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 27/01/2012 (Rv. 621121 - 01)

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Diritto d'uso dell'area pertinente a fabbricato, per il parcheggio dell'auto - Prescrizione - Ventennale - Decorrenza dall'acquisto dell'unità immobiliare - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621121-01

USUFRUTTO - USO - ABITAZIONE - USO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il diritto all'uso dell'area pertinente ad un fabbricato per parcheggio dell'auto è di natura reale (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e, pertanto, si prescrive - per il combinato disposto degli artt. 1026 e 1014 cod. civ. - dopo vent'anni dall'acquisto dell'unità immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1014, Cod. Civ. art. 1026, Cod. Civ. art. 2934, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)