Sez. L, Ordinanza n. 19154 del 06/09/2006 (Rv. 592888 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento ordinatorio di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. - Impugnabilità con il regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento - Impugnabilità con i mezzi ordinari.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
L'art. 42 cod. proc. civ., là dove estende l'impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti, aventi natura intrinsecamente ed estrinsecamente ordinatoria, che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, è norma di stretta interpretazione, rispondendo all'esigenza di sottoporre a controllo un provvedimento, di regola non impugnabile con gli stessi mezzi stabiliti per le sentenze, comunque compressivo del diritto alla giurisdizione; ne consegue che la portata di tale disposizione non può essere estesa fino a ritenere detto rimedio esperibile avverso il diverso provvedimento ordinatorio di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo, che, al contrario, nega la necessità della sospensione, per insussistenza della causa pregiudiziale, e non può perciò essere sottoposto alla predetta impugnazione con regolamento di competenza. Inoltre una diversa lettura della norma comporterebbe la possibilità di aggirare ed eludere il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ. per la proposizione dell'istanza di regolamento avverso l'ordinanza di sospensione. In tal caso pertanto la violazione di una norma processuale da parte del giudice va fatta valere con l'impugnazione nelle forme ordinarie, ove persista l'interesse in relazione agli sviluppi della vicenda giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)