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Sez. 3, Sentenza n. 9461 del 18/04/2013 (Rv. 625999 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Revoca del provvedimento di sospensione - Appello - Reiezione dello stesso - Ricorso per cassazione - Accertamento della illegittimità della revoca e della perduranza della causa di sospensione - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Riassunzione della causa innanzi al primo giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2013-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625999-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice di appello abbia rigettato il gravame avente ad oggetto il provvedimento di revoca di un'ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., disposta dal giudice di primo grado pur permanendo la causa di sospensione, l'accertamento da parte della Suprema Corte dell'illegittimità di tale provvedimento e della persistenza della causa di sospensione comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la declaratoria che il processo non poteva essere proseguito, con conseguente necessità di riassunzione dello stesso davanti al giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)