Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006 (Rv. 594475 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rapporto tributario doganale - Interessi scaduti - Anatocismo - Applicabilità - Fondamento - All'obbligazione dell'amministrazione finanziaria - All'obbligazione del contribuente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
La regola dell'anatocismo, che ha carattere generale e si estende a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura e specie, trova applicazione anche riguardo ai rapporti tributari doganali, e ciò tanto a favore del contribuente, quanto, per ragioni di bilateralità, a favore dell'amministrazione finanziaria per la tardiva riscossione dei suoi crediti; la normativa doganale, infatti, non contiene al riguardo una regolamentazione esaustiva degli effetti della "mora debendi", tale da escludere l'inserzione di ulteriori componenti integrative, avendo essa ad oggetto specifico solo il "quantum" del saggio degli interessi dovuti in caso di ritardo, le modalità di computo e la loro decorrenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)