Sez. 5, Sentenza n. 2823 del 24/02/2012 (Rv. 621847 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Obbligazione dell'Amministrazione finanziaria - Interessi scaduti - Anatocismo - Art. 37 d.l. n. 223 del 2006 - Applicabilità - Limiti temporali.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborsi per i crediti IVA, con decorrenza dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore dell'art. 37, comma 50, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (conv. in legge 4 agosto 2006 n. 248), non si calcolano gli interessi anatocistici sulle somme dovute a titolo di ritardato rimborso d'imposta al contribuente, mentre il principio dettato dall'art. 1283 cod. civ. continua ad avere pieno effetto per il periodo anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 50 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)