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Sez. L, Sentenza n. 9792 del 09/11/1996 (Rv. 500436 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Assunzione di dipendente dell'amministrazione statale - Trasformazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico - Norme sulla conservazione dell'anzianità e del trattamento economico in godimento al momento del passaggio - Abrogazione tacita - Applicabilità durante il periodo transitorio ex art. 21 legge n. 210 del 1985 - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500436-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI

A seguito della trasformazione della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in ente pubblico economico in forza della legge 17 maggio 1985 n. 210, devono ritenersi tacitamente abrogate le disposizioni, quali l'art. 16 della legge 6 febbraio 1979 n. 42, modificato dall'art. 2 della legge 6 ottobre 1981 n. 564, che, sul presupposto dell'appartenenza della Azienda autonoma alla pubblica amministrazione, prevedevano la conservazione dell'anzianità di servizio e la conservazione dello stato economico raggiunto nel caso di passaggio da un'altra amministrazione statale, e quindi le relative norme non sono applicabili neanche nel periodo transitorio intercorrente tra la costituzione dell'ente pubblico e l'avvio della contrattazione collettiva regolatrice del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente, per il quale l'art. 21 della legge n. 210 del 1985 ha disposto l'ultrattività della previgente disciplina in materia di rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 06/02/1979 num. 42 art. 16, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 2, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)