Sez. L, Sentenza n. 14563 del 27/12/1999 (Rv. 532528 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI | Disciplina ex art. 14 della legge n. 210 del 1985 - Assunzioni disposte in deroga alla regola del concorso pubblico - Sanzione di nullità - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO (ASSUNZIONE) E PROMOZIONI
Nella materia del reclutamento del personale delle Ferrovie dello Stato - sottratta alla contrattazione collettiva ed al regime transitorio ex art. 21 della legge n. 210 del 1985 -, la regola della procedura concorsuale pubblica, di cui all'art. 14 comma quarto della stessa legge, va qualificata (anche in base all'interpretazione datane dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 191 del 1992) come una norma di organizzazione interna priva di incidenza nei rapporti con i terzi. Pertanto, in coerenza con la nuova natura privatistica della s.p.a. Ferrovie dello Stato, le assunzioni disposte in deroga alla regola del concorso rimangono prive di sanzione di nullità.
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 com. 4 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)