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Sez. 2, Sentenza n. 2407 del 10/07/1968 (Rv. 334784 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- DISPONIBILITA DELLE PROVE- APPREZZAMENTO DELL'AMMISSIBILITA E CONCLUDENZA DELLA PROVA DEDOTTA E DELLA SUA INIDONEITA A MODIFICARE LE RISULTANZE ACQUISITE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO*
Stato
decisa il 1968-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334784-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- DISPONIBILITA DELLE PROVE- APPREZZAMENTO DELL'AMMISSIBILITA E CONCLUDENZA DELLA PROVA DEDOTTA E DELLA SUA INIDONEITA A MODIFICARE LE RISULTANZE ACQUISITE - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DI MERITO*

Il potere di decidere circa la sussistenza delle condizioni che rendono una prova ammissibile, pertinente ed utile, ovvero di negare sia pure per implicito, quelle prove non ritenute idonee a modificare la decisione gia giustificata dalle risultanze acquisite, spetta in modo esclusivo al giudice di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)