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Sez. 1, Sentenza n. 1665 del 09/06/1973 (Rv. 364559 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1973-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364559-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice di merito, nell'Esercizio dei suoi poteri di direzione del processo relativamente alla acquisizione del materiale probatorio offerto dalle parti per l'accertamento della reale e concreta situazione di fatto, puo non dare ingresso alla ulteriore istruttoria richiesta qualora, in base agli elementi gia acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Ed egli non incorre in difetto di motivazione per non avere esplicitamente disatteso l'istanza di altri mezzi istruttori, allorche dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto dalle prove gia raccolte la certezza sull'esistenza dei fatti posti a base della domanda o dell'eccezione, sicche la superfluita dell'ammissione di detti mezzi discende implicitamente dalle argomentazioni esposte in sentenza. (V 423/71, mass n 350026; 3834/68, mass n 337270; (V 2407/68, mass n 334784).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)