Sez. 2, Sentenza n. 9352 del 04/09/1991 (Rv. 473729 - 01)
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere | Clausola contrattuale di modifica della garanzia legale - Ammissibilità - Effetti - Espletamento in una alternativa delle azioni derivanti dalla garanzia legale (risoluzione del contratto e riduzione del prezzo) con l'azione di esatto adempimento - Legittimità - Termini di decadenza e prescrizione ex art. 1495 cod. civ. - Inapplicabilità all'azione di esatto adempimento.
Vendita - Obbligazioni del venditore - Garanzia per i vizi della cosa venduta - In genere
La garanzia legale per i vizi della cosa venduta può con apposita clausola contrattuale essere modificata in modo da aumentare o diminuire la garanzia medesima, potendo essere estesa anche a vizi non redibitori ovvero prevedere l'azione di esatto adempimento a favore del compratore alternativamente con le azioni derivanti dalla garanzia legale, di cui all'art. 1492 cod. civ., di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo. In tal caso all'azione di esatto adempimento non sono applicabili i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod.civ. propri delle azioni derivanti dalla garanzia legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)