Sez. 2, Sentenza n. 5541 del 19/05/1995 (Rv. 492357 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Diritto all'eliminazione dei difetti della cosa venduta - Rinuncia da parte del compratore - Conseguenze - Estinzione del diritto al risarcimento dei danni - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'azione di risarcimento dei danni per vizi della cosa venduta ex art. 1494 cod.civ. non si identifica con le azioni di garanzia legale di cui all'art. 1492 cod. civ., né con l'azione di esatto adempimento, con la conseguenza che la rinunzia da parte del compratore a far valere il diritto all'eliminazione dei difetti della cosa venduta non comporta l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)