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Sez. 2, Sentenza n. 6576 del 10/06/1991 (Rv. 472607 - 01)

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita "aliud pro alio" - In genere | Vendita di immobile privo della licenza di abitabilità - Prestazione di "aliud pro aliud" - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472607-01

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita "aliud pro alio" - In genere

Nella vendita di immobili destinati ad abitazione, la licenza di abitabilità è un elemento che caratterizza l'immobile in relazione alla sua capacità di assolvere una determinata funzione economico- sociale e, quindi di soddisfare i concreti bisogni che hanno indotto l'acquirente ad effettuare l'acquisto. Ne consegue che la sola conoscenza da parte del compratore del mancato rilascio della licenza di abitabilità al momento della stipulazione di un contratto di compravendita di un immobile destinato ad abitazione, non accompagnato da una rinuncia da parte dello stesso al requisito dell'abitabilità, soddisfatto solo del rilascio della relativa licenza o dalla di lui volontà di esonerare comunque il venditore del relativo obbligo, non vale ad escludere l'inadempimento del venditore per consegna di "aliud pro alio", suscettibile di essere a quest'ultimo opposto da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1477, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)