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Sez. 2, Sentenza n. 11521 del 04/11/1995 (Rv. 494538 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Destinazione ad abitazione - Licenza di abilità - Obbligo di dotazione da parte del venditore - Sussistenza - Rilascio di concessione o autorizzazione per le opere abusive - Certificato di agibilità dell'edificio - Equipollenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494538-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE

Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, quando non vi siano patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di abitabilità senza della quale esso non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione economico-sociale e tale requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene non può essere sostituito dalla definizione della pratica di condono e dal rilascio della concessione o autorizzazione per le opere abusive eseguite né dal certificato di agibilità dell'edificio ai fini della sua destinazione alberghiera perché in base all'art. 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 la concessione o autorizzazione in sanatoria non esclude l'esigenza del certificato di abitabilità o agibilità e l'agibilità non attiene alla utilizzazione per uso abitativo, per la quale è specificamente richiesta l'abitabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., DPR 22/04/1994 num. 425 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)