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Sez. 2, Sentenza n. 26851 del 11/05/2018 Cc. (dep. 12/06/2018) Rv. 273237 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Revoca della misura cautelare per errore di calcolo - Ripristino - Verifica dell'attualità delle esigenze cautelari - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273237-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

In caso di ripristino della misura cautelare, revocata per mero errore materiale di calcolo della durata, il giudice non deve effettuare alcuna indagine sull'attualità delle esigenze cautelarti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2990 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2990 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3070 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)