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Sez. 3, Sentenza n. 46788 del 20/11/2008 Cc. (dep. 18/12/2008) Rv. 242266 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia nei casi previsti dall'art. 307 comma secondo, cod. proc. pen. - Necessità del contraddittorio - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242266-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Ai fini del ripristino della misura cautelare, già dichiarata inefficace per scadenza dei termini, non è richiesta l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, garantito, invece, dalla possibilità d'impugnazione, atteso che il provvedimento di ripristino, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcun accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie di ripristino di misura adottato contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado su richiesta del P.M. intervenuta fuori udienza il giorno precedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)