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Sez. 1, Sentenza n. 7905 del 28/09/1994 (Rv. 487943 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Reddito complessivo netto - Accertamento sintetico - Adozione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487943-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini della legittimità dell'adozione dell'accertamento sintetico del reddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (il quale dispone che "se il reddito complessivo risultante dalla determinazione analitica è inferiore a quello fondatamente attribuibile al contribuente in base ad elementi ed a circostanze di fatto certi, l'ufficio determina sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze") occorre anzitutto riferirsi alla divergenza tra il reddito risultante in base alla determinazione analitica e quello fondatamente attribuibile in base ad elementi certi e questi ultimi debbono essere provati e motivati dall'ufficio, sia con riguardo alla loro esistenza, sia con riguardo alla loro portata argomentativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)