Sez. 1, Sentenza n. 2653 del 07/03/1995 (Rv. 490966 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento sintetico - Adozione - Legittimità - Presupposti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
L'accertamento sintetico del reddito di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 costituisce una modalità di accertamento del reddito imponibile per effetto della quale quest'ultimo viene determinato unitariamente in base ad indici esterni di capacità contributiva non afferenti alle singole fonti produttive di reddito, ma dotati di un coefficiente di certezza dai quali si presume, alla stregua di un giudizio di probabilità, la sussistenza di un reddito superiore a quello risultante dalla determinazione analitica. Pertanto, ai fini della legittimità dell'adozione di tale metodo occorre anzitutto riferirsi alla divergenza tra il reddito risultante in base alla determinazione analitica e quello fondamentale attribuibile in base ad elementi certi e questi ultimi debbono essere provati e motivati dall'ufficio, sia con riguardo alla loro esistenza, sia con riguardo alla loro portata argomentativa, mentre è a carico del contribuente l'onere della prova che l'imponibile così accertato è costituito in tutto o in parte da redditi soggetti a ritenute alla fonte o da redditi esenti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)