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Sez. L, Sentenza n. 9534 del 09/09/1995 (Rv. 493977 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Gravità dell'inadempimento - Valutazione - Carattere autonomo - Rapporto con valutazione di altro inadempimento di un diverso dipendente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493977-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, la gravità dell'inadempimento del lavoratore va valutata in relazione all'idoneità del comportamento del lavoratore stesso ad arrecare pregiudizio all'interesse del datore di lavoro, senza poter essere esclusa dal fatto che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, stante l'autonomia di ciascuna inadempienza in relazione alla posizione soggettiva dell'inadempiente e l'impossibilità, sul piano obiettivo, di giustificare l'una in dipendenza dell'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)