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Sez. L, Sentenza n. 2433 del 07/03/1987 (Rv. 451597 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIVERSA VALUTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI ANALOGA INADEMPIENZA COMMESSA DA ALTRO DIPENDENTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD ADDEBITO FORMULATO AL VICEDIRETTORE DI UNA AGENZIA BANCARIA.*
Stato
decisa il 1987-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451597-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - CRITERI - DIVERSA VALUTAZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI ANALOGA INADEMPIENZA COMMESSA DA ALTRO DIPENDENTE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA AD ADDEBITO FORMULATO AL VICEDIRETTORE DI UNA AGENZIA BANCARIA.*

Ai fini della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento ex art. 3 legge 1966 n. 604, la gravità dell'inadempimento del lavoratore va valutata in relazione all'idoneità del comportamento del lavoratore stesso ad arrecare pregiudizio all'interesse del datore di lavoro, senza poter essere esclusa dal fatto che analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, stante l'autonomia di ciascuna inadempienza in relazione alla posizione soggettiva dell'inadempiente e l'impossibilità, sul piano obiettivo, di giustificare l'una in dipendenza dell'altra. (nella specie, la Corte suprema, formulando l'enunciato principio, ha annullato la decisione dei giudici del merito, con cui si era esclusa la gravità della violazione addebitata al vicedirettore di una Agenzia bancaria, il quale aveva disatteso le specifiche direttive dell'istituto in materia di gestione dei fidi, negligendo anche reiterati richiami della direzione). (Conf 5755/82, mass n 423491).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)