Sez. U, Sentenza n. 9383 del 11/07/2001 (Rv. 548074 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Promotori finanziari - Sanzioni interdittive - Applicazione da parte della Consob - Opposizione - Competenza giurisdizionale - Dell'A.G.O. - Configurabilità - Del G.A. - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni alle sanzioni inflitte dalla Consob ai promotori finanziari che abbiano violato le disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1991, successivamente sostituite da quelle di cui ai D.Lgs. n. 415 del 1996 e n. 58 del 1998 - per avere, nella specie, svolto, di fatto, un'attività di gestione patrimonio riservata esclusivamente alle imprese di investimento, alle banche ed agli agenti di cambio - spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, qual che sia la natura della sanzione concretamente irrogata, non potendosi legittimamente ritenere che la giurisdizione dell'AGO sia, nella specie, limitata alla sola ipotesi di irrogazione di sanzioni pecuniarie, detta giurisdizione dovendosi, per converso, ritenere estesa a tutti i tipi di sanzione concretamente irrogate dall'organo di controllo (e cioè al richiamo scritto, alla sospensione dall'albo ed alla radiazione).
Riferimenti normativi: Legge 01/02/1991 num. 1 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 03/07/1996 num. 415 art. 45, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 196, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)