Sez. U, Sentenza n. 1992 del 11/02/2003 (Rv. 560379 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Promotori finanziari - Sanzioni interdittive inflitte dalla Consob - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla Consob ai promotori finanziari per violazioni delle disposizioni del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, appartiene all'autorità giudiziaria ordinaria, quale che sia la natura della sanzione in concreto irrogata e, quindi, anche nel caso di sanzione di tipo interdittivo, atteso che l'art. 196 del citato D.Lgs. n. 58 del 1998, da un lato, nel richiamare espressamente le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce a tutte le sanzioni applicabili ai promotori finanziari, e, dall'altro, stabilisce che la scelta della sanzione applicabile deve essere effettuata in "base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva", dunque sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 196, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)