Sez. 3, Sentenza n. 8019 del 16/01/2026 Ud. (dep. 02/03/2026) Rv. 289318-01
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Indagini difensive - Assunzione di dichiarazioni scritte o di dichiarazioni documentate con atto scritto ex art. 391-ter cod. proc. pen. - Investigatori privati - Legittimazione - Esclusione - Conseguenze - InutilizzabilitĂ - Ragioni.
PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA
In tema di indagini difensive, sono inutilizzabili le dichiarazioni scritte o le informazioni documentate con atto scritto acquisite da investigatori privati, i quali, pur se legittimati a procedere a colloqui con possibili informatori, non possono documentarli in forma scritta, essendo tale attivitĂ riservata al difensore o ad un suo sostituto ex art. 391-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)