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Sez. 3, Sentenza n. 25431 del 16/09/2015 Ud. (dep. 20/06/2016) Rv. 267449 - 01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA | Indagini difensive - Soggetti abilitati allo svolgimento - Sostituto del difensore - Medesima abilitazione del sostituito - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267449-01

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA

Gli atti riconducibili alla nozione di investigazioni difensive possono essere compiuti, a mente di quanto disposto dall'art. 391-bis cod. proc. pen., anche dal sostituto del difensore, purchè anch'egli in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte, nell'ambito di un procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale, da praticante avvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)