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Sez. 3, Sentenza n. 3678 del 01/12/2005 Cc. (dep. 31/01/2006) Rv. 233291 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Emissioni di gas, vapori e fumi - Esalazioni maleodoranti - Integrabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Condizioni - Individuazione.
Stato
decisa il 2005-12-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233291-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all'art. 674 cod. pen., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche psichico, sull'esercizio delle normali attività di lavoro e di relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)