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Sez. 3, Sentenza n. 771 del 21/12/1994 Ud. (dep. 24/01/1995) Rv. 201228 - 01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose | Emissioni di gas, vapori o fumo - Sono comprese anche le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201228-01

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose

In ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) devono considerarsi comprese tra le "emissioni di gas, vapori o fumo" anche le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti, ove presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)