Sez. 1, Sentenza n. 5036 del 03/04/1997 Ud. (dep. 29/05/1997) Rv. 207787 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Chiusura del dibattimento - Medesimo collegio - Scadenza della sessione - Apertura antecedente del dibattimento - Esclusione - Incardinamento del processo - Sufficienza - Conseguenze.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - IN GENERE
L'art. 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come sostituito dall'art. 33 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, nel prevedere che i dibattimenti vengano conclusi dallo stesso collegio, anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati, non presuppone che il dibattimento sia stato dichiarato aperto prima di tale scadenza, ma soltanto che il processo sia stato "incardinato" prima di quella data. Da tale principio consegue che la sentenza emessa dalla Corte di assise che, dopo avere compiuto gli accertamenti relativi alla regolare costituzione del collegio, delle parti e dei difensori, senza peraltro dichiarare aperto il dibattimento, abbia rinviato il processo ad udienza fissa per una data successiva alla scadenza della sessione della stessa Corte, non è affetta da nullità insanabile, per difetto di capacità del giudice, ai sensi dell'art. 185, comma primo, n. 1 cod. proc. pen. del 1930.
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1951 num. 287 art. 7, DPR 22/09/1988 num. 449 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)