Sez. 1, Sentenza n. 25096 del 26/02/2004 Ud. (dep. 03/06/2004) Rv. 228641 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE | Astensione di un componente del collegio giudicante verificatasi nel corso del dibattimento - Sostituzione di detto componente - Sentenza emessa, in conseguenza della sostituzione, dopo la scadenza della sessione - Nullità, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. in relazione alle condizioni di capacità del giudice - Esclusione - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE
In tema di capacità del giudice, qualora durante la celebrazione processo venga accolta la richiesta di astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio, l'organo chiamato a decidere resta immutato, pur in presenza della sostituzione della persona fisica del singolo giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio, designato nel rispetto delle norme di ordinamento giudiziario. Tale principio è applicabile anche ai collegi delle Corti d'assise, sicché, in caso di sostituzione di un giudice astenuto o ricusato, rimane ferma la composizione originaria del collegio, anche se nel frattempo sia scaduta la sessione, atteso che - ai sensi dell'art. 7 della Legge 10.4.1951 n. 287, modificato dall'art. 33 d.P.R. 22.9.1988 n. 449 - i dibattimenti devono essere conclusi dallo stesso collegio costituito nel corso della sessione in cui sono iniziati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 449 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)