Sez. L, Sentenza n. 6442 del 29/11/1988 (Rv. 460771 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - STATUTO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVO ALL'ART. 40 DELLO STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI IN TEMA CONCESSIONE DELLA FACOLTÀ DI FIRMA AGLI IMPIEGATI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - STATUTO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVO ALL'ART. 40 DELLO STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI IN TEMA CONCESSIONE DELLA FACOLTÀ DI FIRMA AGLI IMPIEGATI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni dello statuto del Banco di Napoli, aventi natura negoziale, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, in relazione agli artt. 39, 40 e 41 dello statuto predetto, che la permanente concessione della facoltà di firma ad un impiegato non implicasse di per sè stessa, ai fini dell'art. 2103 cod. civ., lo svolgimento di mansioni di funzionario, essendo tale facoltà compatibile con la qualifica di capo ufficio posseduta dal lavoratore). (Conf 6877/87, mass n 455073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)