Sez. L, Sentenza n. 6877 del 10/08/1987 (Rv. 455073 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - STATUTO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVO ALL'ART. 40 DELLO STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI IN TEMA CONCESSIONE DELLA FACOLTÀ DI FIRME AGLI IMPIEGATI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - STATUTO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVO ALL'ART. 40 DELLO STATUTO DEL BANCO DI NAPOLI IN TEMA CONCESSIONE DELLA FACOLTÀ DI FIRME AGLI IMPIEGATI.*
L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni dello statuto del Banco di Napoli, aventi natura negoziale, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, osservando in particolare che, alla stregua dei criteri dell'interpretazione logico-letterale e complessiva, la disposizione dell'art. 40 dello statuto del Banco di Napoli - secondo cui il consiglio di amministrazione può, nei casi di eccezionale e comprovata necessità, autorizzare la temporanea concessione ad impiegati della facoltà di firma prevista per i funzionari - non è riferibile né alle ipotesi, disciplinate alle lettere b) e C) dell'art. 39 dello stesso statuto, nelle quali il conferimento della facoltà di firma (collettiva) agli impiegati, nelle filiali autonome e non, è previsto in via normale, né all'ipotesi, disciplinata dal secondo comma dell'art. 41 del ridetto statuto, del conferimento (anche) agli impiegati della facoltà di firma singola, con la conseguenza che la permanente concessione della facoltà di firma ad un impiegato non implica di per sè stessa, ai fini dell'art. 2103 cod. civ., lo svolgimento di mansioni di funzionario). (V 1455/86, mass n 440850; (V 5367/85, mass n 442606; (V 6537/80, mass n 410321).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)