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Sez. 3, Sentenza n. 5457 del 23/11/2004 Ud. (dep. 14/02/2005) Rv. 230844 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Albergatore - Condotta sporadica - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230844-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Non integra il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione, il consenso prestato saltuariamente dal gestore di un esercizio alberghiero all'utilizzo sporadico dei locali dell'albergo per esercitarvi la prostituzione, ma occorre che la condotta tollerante abbia una durata apprezzabile nel tempo.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)