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Sez. 3, Sentenza n. 30132 del 28/05/2004 Ud. (dep. 09/07/2004) Rv. 229469 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE | Albergatore - Condotta abituale - Nozione.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229469-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - TOLLERANZA ABITUALE

Il reato di tolleranza abituale dell'altrui prostituzione, commesso dal titolare di un esercizio alberghiero, non esige la continuità della condotta, ma implica la sola reiterazione, per un tempo apprezzabile, del comportamento permissivo del gestore, idoneo a consentire che le persone alloggianti nell'albergo svolgano attività di prostituzione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)