Sez. L, Sentenza n. 2492 del 16/04/1980 (Rv. 406229 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA ED EX OFFICIO - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA ED EX OFFICIO - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO.*
L'art 429 cod proc civ (nel testo modificato dalla legge n 533 del 1973) stabilendo la rivalutazione dei crediti di lavoro, contiene una statuizione di carattere sostanziale, secondo la quale il danno da ritardo nell'adempimento e risarcibile per intero anche in difetto di Costituzione in mora e di prova, ed una statuizione di carattere processuale secondo cui il giudice deve provvedere d'ufficio alla rivalutazione; la duplice statuizione e intesa a conservare integralmente nel tempo il valore economico della prestazione pecuniaria dovuta al lavoratore, onde essa deve applicarsi anche ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della predetta legge e sempre con riferimento alla data di maturazione del credito di lavoro. (Conf 2855/79, mass n 399175; (Conf 2725/78, mass n 392105).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)