Sez. L, Sentenza n. 916 del 13/02/1982 (Rv. 418775 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CARATTERI SOSTANZIALI E PROCESSUALI - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - CARATTERI SOSTANZIALI E PROCESSUALI - EFFETTI.*
L'art. 429 cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge n. 533 del 1973), stabilendo la rivalutazione dei crediti di lavoro, contiene una disposizione di carattere sostanziale, secondo la quale il danno da ritardo nell'inadempimento è risarcibile per intero anche in difetto di Costituzione in mora e di prova, ed una di carattere processuale, secondo cui il giudice deve provvedere di ufficio alla rivalutazione; la duplice statuizione è intesa a conservare integralmente nel tempo il valore economico della prestazione pecuniaria dovuta dal datore di lavoro, onde essa deve applicarsi anche ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della predetta legge e sempre con riferimento alla data di maturazione dei crediti di lavoro. (Conf 2492/80, mass n 406229; (Conf 2855/79, mass n 399175; (Conf 2725/79, mass n 392105).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)