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Sez. L, Sentenza n. 1089 del 20/01/2006 (Rv. 586361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'Enpals - Presupposti - Spettacolo - Nozione - Lavoratori impiegati in spettacoli con finalità pubblicitarie - Obbligo di iscrizione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo, ex d.lgs. n. 708 del 1947, per spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo), di tipo teatrale o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o comunque appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica; pertanto, per stabilire l'esistenza a carico del datore di lavoro o del committente dell'obbligo contributivo ai sensi di detto d.lgs. non rileva, al fine di escluderla, il fatto che le attività svolte attengano a spettacoli con finalità pubblicitarie, atteso che anche i brevi filmati di tipo pubblicitario si devono presumere realizzati mediante il ricorso all'opera di professionalità previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 708 del 1947..(Nella specie, la S.C. nel cassare la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo contributivo in riferimento a lavoratori che svolgevano attività di speakers, doppiatori, cantanti, tecnici orchestrali, in filmati pubblicitari provenienti dall'estero ed adattati al mercato italiano, ha affermato la erroneità del pregiudizio secondo cui lo spettacolo sarebbe una "entità antagonista alla realtà del pianeta-pubblicità", considerato il "trend, esattamente inverso - sviluppatosi da almeno mezzo secondo - che vede la penetrazione dei messaggi pubblicitari affidati a vere e proprie attività artistiche").

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)