diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12548 del 27/08/2003 (Rv. 566305 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Presupposti - Spettacolo - Nozione - Natura dell'attività svolta dall'impresa - Rilevanza - Esclusione - Qualifica e mansioni svolte dal lavoratore - Rilevanza - Sussistenza - Sindacabilità dei decreti emanati ex art. 3, ultimo comma, D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947 - Ammissibilità - Sindacabilità dell'elenco dell'art. 3 cit. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566305-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, per spettacolo deve intendersi qualsiasi rappresentazione o manifestazione, specialmente (ma non solo), di tipo teatrale o televisivo, che si svolge davanti ad un pubblico appositamente convenuto o comunque appresa da un pubblico più ampio grazie agli strumenti della tecnica; pertanto, per stabilire l'esistenza a carico del datore di lavoro o del committente dell'obbligo contributivo ai sensi di detto D.Lgs. non occorre indagare la natura dell'impresa in cui favore il lavoratore svolge la sua attività, bensì va accertata la qualifica e le mansioni del medesimo, allo scopo di appurare se, in ragione di queste ultime, egli possa essere compreso in una delle categorie di cui all'art. 3, D.Lgs. cit., potendo il giudice, eventualmente, sindacare la legittimità dei decreti autorizzati o delegati emanati ai sensi dell'ultimo comma di detta norma, disapplicandoli, restando invece esclusa la sindacabilità della scelta operata dal legislatore in ordine all'identificazione delle categorie di lavoratori dello spettacolo risultanti sia dall'elenco del medesimo art. 3, sia dalla sua eventuale estensione mediante norma primaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo contributivo in riferimento a lavoratori che svolgevano attività di realizzazione di spots pubblicitari e di 'conventions' organizzate per la promozione di nuovi modelli di autovetture).

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)