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Sez. 3, Sentenza n. 6192 del 18/03/2014 (Rv. 630500 - 01)

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI | Dichiarazioni contenute in atti "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore - Idoneità - Ammissioni comunque contenute negli atti difensivi - Valore indiziario - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630500-01

PROVA CIVILE - DICHIARAZIONI DEI PROCURATORI

Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall'art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse. Ne consegue che non ha efficacia confessoria la mera sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce all'atto recante la dichiarazione, in quanto la procura è elemento giuridicamente distinto dal contenuto espositivo dell'atto cui accede, pur potendo tale dichiarazione "contra se" fornire elementi indiziari di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)