Sez. 6, Sentenza n. 2496 del 22/06/1995 Cc. (dep. 21/08/1995) Rv. 202775 - 01
Prove - Mezzi di ricerca delle prove - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere | Utilizzazione ai fini cautelari nelle indagini preliminari - Limiti - Intercettazioni autorizzate in casi consentiti, formalmente irregolari - Utilizzabilità - Sussistenza - Obbligo di deposito della autorizzazione - Sede di riesame - Esclusione.
Prove - Mezzi di ricerca delle prove - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere
Nella fase delle indagini preliminari soltanto le intercettazioni telefoniche compiute senza autorizzazione o fuori dai casi consentiti non possono essere prese in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi per l'emissione o la conferma di una misura cautelare mentre le irregolarità che determinano inutilizzabilità ai fini della formazione della prova previste dagli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. dovranno essere prese in considerazione solo in fase dibattimentale. Da ciò discende la non obbligatorietà del deposito dei decreti autorizzativi in sede di riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)