Sez. 5, Sentenza n. 3642 del 08/06/1998 Cc. (dep. 29/10/1998) Rv. 211616 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Illegittimità - Divieto radicale di utilizzazione anche nella fase cautelare - Violazioni relative alle forme del provvedimento - Rilevanti solo ai fini del giudizio - (Fattispecie: mancata allegazione materiale del decreto autorizzativo).
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In materia di divieto di utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, occorre distinguere tra la possibile violazione di norme che rendono di per sè stesse illegittime le intercettazioni, come mezzo di indagine (nella ipotesi che siano state disposte senza autorizzazione ovvero fuori dei casi previsti dalla legge), dalle violazioni delle altre disposizioni di cui all'art. 267 cod. proc. pen. (omessa registrazione delle comunicazioni intercettate, mancata redazione del verbale ovvero nei casi in cui le operazioni stesse non siano state eseguite mediante gli impianti tassativamente previsti). E diverse sono le conseguenze nelle due ipotesi: le violazioni del primo tipo rilevano anche in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a sostegno di una misura cautelare, mentre le violazioni del secondo tipo sono sanzionate con la loro inutilizzabilità e rilevano solamente in tema di prova ai fini del giudizio. (Nella fattispecie, non mancava l'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni telefoniche, ma non era stato materialmente allegato uno dei decreti autorizzativi, il cui rilascio comunque poteva ricavarsi dai decreti di proroga anteriori e successivi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)