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Sez. 6, Sentenza n. 2559 del 26/06/1995 Cc. (dep. 31/08/1995) Rv. 202291 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere | Divieto di espatrio - Giudice del gravame - Oggetto del gravame - "Cognitio causae" - Adeguatezza della misura.
Stato
decisa il 1995-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202291-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - In genere

Con riferimento al principio devolutivo dell'appello, la cognizione del giudice è limitata ai punti della sentenza impugnata ma non all'ambito dei motivi dedotti, in particolare quando i punti investiti dal gravame si trovino in rapporto di pregiudizialità, dipendenza, inscindibilità o connessione con altri non oggetto di gravame, così da rendere necessaria, per il giudice del gravame, una completa "cognitio causae" nell'ambito del "devolutum". (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che legittimamente il Tribunale - nel valutare l'adeguatezza della misura cautelare del divieto di espatrio - abbia esteso l'accertamento alla situazione di prevenzione posta a base della misura adottata, e cioè alle esigenze cautelari già considerate dal giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 309, Cod. Proc. Pen. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)