Sez. L, Sentenza n. 3203 del 16/03/1992 (Rv. 476287 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico | Indennità di buonuscita - Calcolo - Retribuzione base - Determinazione - Criteri - Onnicomprensività - Clausole contrattuali contrarie anteriori alla legge n. 297 del 1982 - Nullità.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Trattamento economico
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1975, anche la retribuzione da prendere a base del calcolo dell'indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione deve essere intesa - come ai fini dell'indennità di buonuscita del personale senza diritto a pensione - in senso onnicomprensivo, e cioè (in relazione al servizio svolto fino al 31 maggio 1982) secondo i criteri fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), con la conseguente illegittimità di clausole contrattuali escludenti la computabilità di elementi retributivi a carattere continuativo (nella specie, indennità mensile di L. 30.000 ed indennità giornaliera di L. 570 previste dall'accordo nazionale di categoria del 21 maggio 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)