Sez. L, Sentenza n. 11769 del 05/11/1991 (Rv. 474503 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale | Illegittimità di alcuni dei comportamenti del datore di lavoro - Accertamento nella fase sommaria del procedimento - Opposizione del datore di lavoro - Domanda di accertamento dell'illegittimità degli altri comportamenti proposta senza autonoma e tempestiva opposizione da parte dell'associazione sindacale - Ammissibilità - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Libertà sindacale - Repressione della condotta antisindacale
In tema di repressione della condotta antisindacale, qualora il pretore adito con ricorso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 riconosca, nella fase sommaria dello speciale procedimento ivi delineato, l'illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici comportamenti denunciati dall'associazione ricorrente, lo svolgimento del successivo giudizio di opposizione al relativo decreto, introdotto ad istanza del datore di lavoro, legittima l'associazione medesima, anche quando non abbia proposto, nel termine di legge, autonoma opposizione, a domandare, nel detto giudizio l'accertamento della natura antisindacale di quegli stessi comportamenti per i quali tale natura è stata negata all'esito della fase sommaria del procedimento. (nella specie la C.S. ha enunciato l'esposto principio sia con il considerare il giudizio di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione in primo grado, configurandosi, in tal caso, come riconvenzionale la domanda del sindacato; sia con il ritenere il giudizio di opposizione come un giudizio di gravame avverso il decreto conclusivo della fase sommaria, configurandosi la domanda stessa come impugnazione incidentale, che può essere, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., tardivamente proposta anche se attinente a capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 1 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 2 CORTE COST., Legge 08/11/1977 num. 847 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)