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Sez. U, Ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 (Rv. 614521 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Principio di unicità delle impugnazioni - Pluralità di opposizioni al decreto ex art. 28 St. lav. - Proposizione nello stesso processo - Necessità - Eventuale decorso del termine di opposizione - Opposizione tardiva - Ammissibilità - Limiti temporali.
Stato
decisa il 2010-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614521-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

In applicazione del generale principio di unicità delle impugnazioni, una volta che una parte abbia proposto opposizione al decreto ex art. 28 St. lav., altre eventuali opposizioni delle parti alle quali l'atto di opposizione sia stato notificato attraverso il decreto di fissazione dell'udienza di discussione vanno proposte nello stesso processo, ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., per essere poi riunite ex art. 335 cod. proc. civ.. In tal caso, qualora per una o più di esse sia già decorso il termine per opporsi, è ammissibile l'opposizione tardiva, da proporsi non oltre il limite temporale dei dieci giorni prima dell'udienza di discussione, secondo un'interpretazione sistematica degli artt. 416 e 418 cod. proc. civ. che non si ha ragione di non applicare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)