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Sez. 6, Sentenza n. 45763 del 13/09/2018 Cc. (dep. 10/10/2018) Rv. 274152 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena | - Impugnazione dichiarata inammissibile - Ricorso per cassazione dell'imputato - Motivo riguardante esclusivamente l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274152-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena

È inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza, non rilevata dal giudice di merito, nel caso in cui sia stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), b), c) cod. proc. pen. e tale dichiarazione non sia stata in alcun modo censurata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)