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Sez. 6, Sentenza n. 598 del 10/11/2023 Ud. (dep. 08/01/2024) Rv. 285884-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Prescrizione maturata dopo la sentenza di condanna in primo grado - Rilevabilità in cassazione - Condizioni - Giudicato parziale - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285884-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA

In tema di impugnazioni, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si fosse formato precedentemente il giudicato (nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)