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Sez. L, Sentenza n. 2864 del 23/04/1986 (Rv. 445905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - DIARIA CORRISPOSTA AGLI AUTISTI DI LINEE EXTRAURBANE - NATURA - INDENNITÀ DI TRASFERTA - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - DIARIA CORRISPOSTA AGLI AUTISTI DI LINEE EXTRAURBANE - NATURA - INDENNITÀ DI TRASFERTA - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI.*

L'art. 11 della legge 4 agosto 1984 n. 467 - norma che ha previsto che l'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto è esclusa, anche se corrisposta con carattere di continuità, dalla retribuzione imponibile, per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sulla base di una quota determinata annualmente con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale - non ha carattere interpretativo (con effetto retroattivo) dell'art. 12 cit., ma introduce (ex nunc, quindi, dalla data di entrata in vigore della legge stessa) un beneficio contributivo in favore di una determinata categoria di imprenditori. Pertanto la norma suddetta non è di applicazione retroattiva e riguarda unicamente le imprese di trasporto per conto terzi e non già qualsiasi impresa per la quale il trasporto costituisce una fase della sua complessa attività. (Conf 4824/85, mass n 442232).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 04/08/1984 num. 467 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)