Sez. L, Sentenza n. 4824 del 05/10/1985 (Rv. 442232 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - DIARIA CORRISPOSTA AGLI AUTISTI DI LINEE EXTRAURBANE - NATURA - INDENNITÀ DI TRASFERTA - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - DIARIA CORRISPOSTA AGLI AUTISTI DI LINEE EXTRAURBANE - NATURA - INDENNITÀ DI TRASFERTA - CONSEGUENZE AGLI EFFETTI CONTRIBUTIVI.*
La diaria corrisposta ai lavoratori per il fatto che gli stessi (quali gli autisti di linee extra-urbane) svolgano permanentemente "in itinere" la loro prestazione lavorativa con partenza e rientro alla Sede aziendale ha natura di indennità di trasferta (e non di speciale emolumento retributivo in favore di personale trasferito) perché - pur essendo costante tale modalità di esecuzione della prestazione - il sistematico rientro nella Sede aziendale da una parte fa escludere la stabile e duratura assegnazione dei lavoratori ad una dipendenza periferica, che costituisce la connotazione indefettibile del trasferimento, d'altra parte - non essendo possibile un tertium genus - fa ritenere prevalenti gli elementi della trasferta. Consegue che la diaria predetta, avendo natura in parte retributiva (del maggior disagio della prestazione fuori Sede) ed in parte risarcitoria (delle maggiori spese sostenute dai lavoratori), rientra solo al 50% nella base imponibile ai fini contributivi secondo la previsione contenuta nell'art. 12 n. 1 legge n. 153 del 1969, non avendo peraltro natura interpretativa l'art. 11 della legge n. 467 del 1984 che, introducendo una specifica e nuova disciplina per i dipendenti da imprese di autotrasporto, ha stabilito (per il futuro) che la quota dell'indennità predetta rientrante nella base imponibile sia annualmente determinata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale. (V 2161/85, mass n 440039; (V 1057/84, mass n 433221; (V 6144/83, mass n 430944; (V 2912/82, mass n 420803).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 04/08/1984 num. 467 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)