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Sez. 2, Sentenza n. 2863 del 19/07/1975 (Rv. 376897 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DERIVANTE DA TRAVISAMENTO DI FATTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376897-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - VALUTAZIONE DERIVANTE DA TRAVISAMENTO DI FATTO - IRRILEVANZA.*

L'avere, il giudice di merito, dato per pacifico un fatto che si pretende contestato non puo costituire motivo di ricorso per Cassazione, anche se il convincimento sia frutto di travisamento di fatto. (Conf 375/75, mass n 373595; 2875/73, mass n 366478; (Conf 1594/72, mass n 358362).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)